Termini e condizioni generali
§ 1 Ambito di applicazione
1.1 Le presenti Condizioni Generali per il Settore Alberghiero (di seguito denominate "CGC 2006") sostituiscono le precedenti Condizioni Generali per il Settore Alberghiero Austriaco del 23 settembre 1981. 1.2 Le CCG 2006 non precludono accordi speciali. Le CCG 2006 hanno valore sussidiario rispetto a condizioni concordate individualmente.
§ 2 Definizioni
2.1 Definizioni: "Fornitore di alloggi": persona fisica o giuridica che fornisce alloggio agli ospiti dietro pagamento. "Ospite": persona fisica che usufruisce dell'alloggio. L'ospite è generalmente anche la parte contraente. Sono considerate ospiti anche le persone che viaggiano con la parte contraente (ad esempio, familiari, amici, ecc.). "Parte contraente": persona fisica o giuridica, nazionale o straniera, che stipula un contratto di alloggio in qualità di ospite o per conto di un ospite. "Consumatore" e "Imprenditore": i presenti termini devono essere intesi ai sensi della legge sulla tutela dei consumatori del 1979, e successive modifiche. "Contratto di alloggio": il contratto stipulato tra il fornitore di alloggi e la parte contraente, il cui contenuto è ulteriormente specificato di seguito.
§ 3 Conclusione del contratto - Acconto
3.1 Il contratto di alloggio si conclude con l'accettazione della prenotazione da parte del fornitore dell'alloggio. Le dichiarazioni elettroniche si considerano ricevute quando la parte a cui sono destinate può recuperarle in circostanze normali e l'accesso avviene durante gli orari di apertura pubblicati dal fornitore dell'alloggio.
3.2 Il fornitore dell'alloggio ha il diritto di concludere il contratto di alloggio a condizione che il fornitore della prenotazione versi un acconto. In tal caso, il fornitore dell'alloggio è tenuto a informare il fornitore della prenotazione dell'acconto richiesto prima di accettare la prenotazione scritta o orale del fornitore della prenotazione. Se il fornitore della prenotazione accetta l'acconto (per iscritto o oralmente), il contratto di alloggio si conclude al ricevimento da parte del fornitore dell'alloggio della dichiarazione di consenso del fornitore della prenotazione al pagamento dell'acconto.
3.3 Il fornitore della prenotazione è tenuto a versare l'acconto entro e non oltre 7 giorni (data di ricezione) prima dell'alloggio. Il fornitore della prenotazione sostiene i costi del trasferimento di denaro (ad esempio, commissioni di bonifico bancario). Le carte di credito e di debito sono soggette ai rispettivi termini e condizioni delle società emittenti.
3.4 L'acconto costituisce un pagamento parziale del corrispettivo concordato.
§ 4 Inizio e fine dell'alloggio
4.1 Salvo diversa disposizione dell'albergatore per il check-in, il contraente ha il diritto di occupare le camere affittate a partire dalle ore 16:00 del giorno concordato ("giorno di arrivo").
4.2 Se una camera viene occupata per la prima volta prima delle ore 6:00, la notte precedente conta come primo pernottamento.
4.3 Le camere affittate devono essere liberate dal contraente entro le ore 10:00 del giorno di partenza. L'albergatore ha il diritto di addebitare un giorno aggiuntivo se le camere affittate non vengono liberate entro l'orario previsto.
§ 5 Disdetta del contratto di alloggio - Penale di disdetta
Disdetta da parte dell'albergatore
5.1 Se il contratto di alloggio prevede un acconto e questo non è stato versato dalla parte contraente nei tempi previsti, l'albergatore può recedere dal contratto di alloggio senza preavviso.
5.2 Se l'ospite non arriva entro le ore 18:00 della data di arrivo concordata, non sussiste alcun obbligo di fornire l'alloggio, a meno che non sia stato concordato un orario di arrivo successivo.
5.3 Se la parte contraente ha versato un acconto (vedi 3.3), l'alloggio rimarrà prenotato fino alle ore 12:00 del giorno successivo alla data di arrivo concordata. Per pagamenti anticipati di oltre quattro giorni, l'obbligo di fornire l'alloggio termina alle ore 18:00 del quarto giorno, con la data di arrivo conteggiata come primo giorno, a meno che l'ospite non comunichi all'albergatore una data di arrivo successiva.
5.4 Il contratto di alloggio può essere rescisso dall'albergatore mediante dichiarazione unilaterale per motivi oggettivamente giustificati fino a 3 mesi prima della data di arrivo concordata dalla parte contraente, salvo diverso accordo. Disdetta da parte del contraente - penale di disdetta
5.5 Il contratto di alloggio può essere disdetto dal contraente tramite dichiarazione unilaterale senza il pagamento di una penale di disdetta fino a 3 mesi prima della data di arrivo concordata dell'ospite. 5.6 Al di fuori del
periodo specificato nel § 5.5, la disdetta tramite dichiarazione unilaterale del contraente è possibile solo dietro pagamento delle seguenti penali di disdetta: - fino a 30 giorni prima della data di arrivo 0% del prezzo totale del pacchetto; da 29 a 14 giorni prima della data di arrivo 50% del prezzo totale del pacchetto; - meno di 14 giorni prima della data di arrivo 80% del prezzo totale del pacchetto; - il giorno di arrivo 100% del prezzo totale del pacchetto.
5.7 Se il contraente non può arrivare all'alloggio il giorno di arrivo perché tutte le opzioni di viaggio sono impossibili a causa di circostanze eccezionali impreviste (ad esempio, forti nevicate, inondazioni, ecc.), il contraente non è tenuto a pagare la tariffa concordata per i giorni di arrivo.
5.8 L'obbligo di pagamento del soggiorno prenotato viene ripristinato non appena il viaggio diventa nuovamente possibile, a condizione che il viaggio sia possibile entro tre giorni.
§ 6 Fornitura di alloggio alternativo
6.1 L'albergatore può offrire alla parte contraente o agli ospiti una sistemazione alternativa adeguata (della stessa qualità) se ciò è ragionevole per la parte contraente, in particolare se la deviazione è di lieve entità e oggettivamente giustificata.
6.2 Una giustificazione oggettiva sussiste, ad esempio, se la/le camera/e è/sono diventata/e inutilizzabile/i, se gli ospiti che già soggiornano nella struttura prolungano il loro soggiorno, se si verifica un overbooking o se altre importanti misure operative rendono necessario questo passaggio.
6.3 Eventuali spese aggiuntive per la sistemazione alternativa sono a carico dell'albergatore.
§ 7 Diritti della parte contraente
7.1 Con la conclusione di un contratto di alloggio, la parte contraente acquisisce il diritto all'uso consueto delle camere affittate, delle strutture della struttura ricettiva solitamente accessibili agli ospiti senza condizioni particolari e del servizio consueto. La parte contraente è tenuta a esercitare i propri diritti in conformità con le linee guida dell'hotel e/o degli ospiti (regolamento interno) applicabili.
§ 8 Obblighi della parte contraente
8.1 Il contraente è tenuto a pagare il corrispettivo concordato, più eventuali costi aggiuntivi sostenuti a causa di servizi separati richiesti da lui e/o dai suoi ospiti accompagnatori, più l'IVA applicabile, entro e non oltre il momento della partenza.
8.2 L'albergatore non è tenuto ad accettare valute estere. Qualora l'albergatore accetti valute estere, queste saranno convertite al tasso di cambio vigente. Qualora l'albergatore accetti valute estere o metodi di pagamento senza contanti, il contraente si farà carico di tutti i costi associati, come richieste di informazioni alle società di carte di credito, telegrammi, ecc.
8.3 Il contraente è responsabile nei confronti dell'albergatore per qualsiasi danno causato da lui, dai suoi ospiti o da qualsiasi altra persona che, a conoscenza o con il consenso del contraente, utilizzi i servizi dell'albergatore.
§ 9 Diritti dell'ospitante
9.1 Se il contraente rifiuta di pagare il corrispettivo concordato o è in ritardo con il pagamento, l'albergatore ha il diritto di ritenzione legale ai sensi dell'art. 970c del Codice Civile austriaco (ABGB) e il diritto di pegno legale ai sensi dell'art. 1101 del Codice Civile austriaco (ABGB) sugli oggetti portati in loco dal contraente o dall'ospite. Tale diritto di ritenzione o pegno garantisce anche i diritti dell'albergatore derivanti dal contratto di alloggio, in particolare per i pasti, altre spese sostenute per conto del contraente e qualsiasi richiesta di risarcimento danni di qualsiasi tipo.
9.2 Se il servizio viene richiesto nella camera del contraente o in orari insoliti (dopo le 20:00 e prima delle 6:00), l'albergatore ha il diritto di addebitare un corrispettivo speciale. Tale corrispettivo speciale deve essere indicato nel listino prezzi della camera. L'albergatore può anche rifiutare tali servizi per motivi operativi.
9.3 L'albergatore ha il diritto di emettere in qualsiasi momento una fattura o una fattura intermedia per i suoi servizi.
§ 10 Obblighi dell'ospitante
10.1 Il fornitore dell'alloggio è tenuto a fornire i servizi concordati a uno standard commisurato alla propria struttura.
10.2 Esempi di servizi speciali forniti dal fornitore dell'alloggio che sono soggetti a costi aggiuntivi e non sono inclusi nella tariffa dell'alloggio sono: a) Servizi speciali dell'alloggio che possono essere fatturati separatamente, come la fornitura di lounge, sauna, piscina coperta, piscina, parcheggio in garage, ecc.; b) Viene addebitato un prezzo ridotto per la fornitura di letti supplementari o lettini per bambini.
§ 11 Responsabilità dell'albergatore per danni alle cose portate in albergo
11.1 L'albergatore è responsabile per gli effetti personali introdotti nella struttura dal contraente ai sensi degli artt. 970 e seguenti del Codice Civile austriaco (ABGB). La responsabilità dell'albergatore sussiste solo se gli effetti personali sono stati consegnati all'albergatore o a persone da lui autorizzate, oppure se sono stati introdotti in un luogo da questi designato o specificato. Salvo prova contraria, l'albergatore è responsabile per la propria negligenza o per la negligenza del suo personale, nonché per le persone che entrano ed escono dalla struttura. Ai sensi dell'art. 970, comma 1, del Codice Civile austriaco (ABGB), la responsabilità dell'albergatore è limitata all'importo stabilito dalla legge federale del 16 novembre 1921 sulla responsabilità degli albergatori e degli altri imprenditori, nella sua versione aggiornata. Se il contraente o l'ospite non ottempera immediatamente alla richiesta dell'albergatore di depositare i propri effetti personali in un'area di deposito designata, l'albergatore è esonerato da ogni responsabilità. L'importo di qualsiasi responsabilità dell'albergatore è limitato alla copertura massima della sua assicurazione di responsabilità civile. Qualsiasi colpa del contraente o dell'ospite deve essere presa in considerazione.
11.2 È esclusa la responsabilità dell'albergatore per colpa lieve. Se il contraente è un'impresa, è esclusa anche la responsabilità per colpa grave. In tal caso, l'onere della prova dell'esistenza della colpa spetta al contraente. I danni consequenziali o indiretti, nonché il mancato guadagno, non saranno
in alcun caso risarciti. 11.3 La responsabilità dell'albergatore per oggetti di valore, denaro e titoli è limitata all'importo attuale di 550 €. L'albergatore è responsabile per danni superiori a tale importo solo se ha preso in custodia tali oggetti consapevolmente o se il danno è stato causato dall'albergatore stesso o da un suo dipendente. Si applicano di conseguenza le limitazioni di responsabilità di cui ai punti 12.1 e 12.2.
11.4 L'albergatore può rifiutare di accettare in custodia oggetti di valore, denaro e titoli se il loro valore è significativamente superiore a quello normalmente depositato dagli ospiti della struttura.
11.5 In tutti i casi di custodia accettata, la responsabilità è esclusa se la parte contraente e/o l'ospite non denuncia immediatamente all'albergatore eventuali danni dopo averne avuto conoscenza. Inoltre, tali diritti devono essere fatti valere in tribunale entro tre anni dal momento in cui la parte contraente o l'ospite è venuto a conoscenza del danno, o da quando si può ragionevolmente presumere che lo abbia preso; in caso contrario, il diritto di reclamo decade.
§ 12 Limitazioni di responsabilità
12.1 Se la parte contraente è un consumatore, è esclusa la responsabilità dell'albergatore per colpa lieve, ad eccezione dei danni alla persona.
12.2 Se la parte contraente è un'impresa, è esclusa la responsabilità dell'albergatore per colpa lieve e grave. In tal caso, l'onere della prova dell'esistenza della colpa spetta alla parte contraente. I danni consequenziali, i danni non patrimoniali o i danni indiretti, nonché il mancato guadagno, non saranno risarciti. In ogni caso, i danni risarcibili sono limitati all'importo dell'interesse di affidamento.
§ 13 Allevamento di animali
13.1 Gli animali possono essere introdotti nella struttura ricettiva solo con il previo consenso del fornitore dell'alloggio ed eventualmente dietro pagamento di un corrispettivo specifico.
13.2 Il contraente che porta con sé un animale è tenuto a custodirlo e sorvegliarlo adeguatamente durante il soggiorno o a farlo custodire e sorvegliare da una terza persona idonea a proprie spese.
13.3 Il contraente o l'ospite che porta con sé un animale deve disporre di un'adeguata assicurazione di responsabilità civile per animali o di un'assicurazione di responsabilità civile privata che copra anche eventuali danni causati dagli animali. La prova di tale assicurazione deve essere fornita su richiesta dal fornitore dell'alloggio.
13.4 Il contraente o il suo assicuratore sono responsabili in solido nei confronti del fornitore dell'alloggio per eventuali danni causati dagli animali introdotti nella struttura. Ciò include, in particolare, qualsiasi risarcimento che il fornitore dell'alloggio è tenuto a pagare a terzi.
13.5 Gli animali non sono ammessi nelle lounge, nelle sale comuni, nei ristoranti e nelle aree benessere.
13.6 Gli animali domestici sono ammessi solo con il previo consenso espresso del fornitore dell'alloggio ed esclusivamente su richiesta. Per gli animali domestici verrà applicato un supplemento a notte per animale. La struttura si riserva il diritto di rifiutare l'ingresso di determinate specie, razze o taglie di animali.
§ 14 Proroga dell'alloggio
14.1 Il contraente non ha diritto a una proroga del soggiorno. Se il contraente comunica tempestivamente all'albergatore la propria volontà di prolungare il soggiorno, l'albergatore può accettare la proroga del contratto di alloggio. L'albergatore non è tenuto a farlo.
14.2 Se il contraente non è in grado di lasciare l'alloggio il giorno della partenza perché tutti i mezzi di trasporto sono bloccati o inutilizzabili a causa di circostanze eccezionali impreviste (ad esempio, forti nevicate, inondazioni, ecc.), il contratto di alloggio si proroga automaticamente per la durata dell'impossibilità di partenza. Una riduzione del prezzo per questo periodo è possibile solo se il contraente non è in grado di usufruire appieno dei servizi offerti dall'albergatore a causa delle condizioni meteorologiche eccezionali. L'albergatore ha il diritto di esigere almeno il prezzo corrispondente al prezzo abituale in bassa stagione.
§ 15 Risoluzione del contratto di alloggio - Risoluzione anticipata
15.1 Se il contratto di alloggio è stato stipulato per un periodo di tempo determinato, termina alla scadenza di tale periodo.
15.2 In caso di partenza anticipata del contraente, l'albergatore ha il diritto di esigere l'intero importo concordato. L'albergatore dedurrà eventuali risparmi derivanti dal mancato utilizzo dei propri servizi o eventuali ricavi derivanti dall'affitto delle camere prenotate ad altri ospiti. Il risparmio sussiste solo se l'albergatore è al completo al momento in cui le camere prenotate dall'ospite non vengono utilizzate e le camere possono essere affittate ad altri ospiti a causa della disdetta del contraente. L'onere della prova relativa al risparmio spetta al contraente.
15.3 Il contratto con l'albergatore termina con il decesso di un ospite.
15.4 Se il contratto di alloggio è stato stipulato a tempo indeterminato, le parti contraenti possono recedere dal contratto entro le ore 10:00 del terzo giorno precedente la scadenza prevista.
15.5 L'albergatore ha il diritto di recedere dal contratto di alloggio con effetto immediato per giusta causa, in particolare se la parte contraente o l'ospite: a) fa un uso notevolmente dannoso dei locali o, con il suo comportamento sconsiderato, offensivo o altrimenti gravemente improprio, rende la convivenza insopportabile per gli altri ospiti, il proprietario, il suo personale o terzi residenti nella struttura ricettiva, o commette un atto punibile contro la proprietà, la moralità o l'incolumità fisica nei confronti di queste persone; b) contrae una malattia contagiosa o una malattia che si protrae oltre il periodo di alloggio, o altrimenti necessita di cure; c) non paga le fatture presentate entro un termine ragionevole (3 giorni) alla scadenza.
15.6 Se l'esecuzione del contratto diventa impossibile a causa di un evento che costituisce forza maggiore (ad esempio, calamità naturali, scioperi, serrate, ordini delle autorità, ecc.), l'albergatore può recedere dal contratto di alloggio in qualsiasi momento senza preavviso. Il termine di preavviso può essere disdetto a meno che il contratto non sia già considerato risolto per legge o il fornitore dell'alloggio non sia esonerato dall'obbligo di fornire l'alloggio. Sono escluse eventuali richieste di risarcimento danni, ecc., da parte della parte contraente.
§ 16 Malattia o morte dell'ospite
16.1 Se un ospite si ammala durante il soggiorno presso la struttura ricettiva, l'albergatore organizzerà l'assistenza medica su richiesta dell'ospite. In caso di pericolo imminente, l'albergatore organizzerà l'assistenza medica anche senza una richiesta specifica da parte dell'ospite, in particolare se ciò è necessario e l'ospite non è in grado di provvedere autonomamente.
16.2 Finché l'ospite non è in grado di prendere decisioni o i suoi familiari non possono essere contattati, l'albergatore organizzerà le cure mediche a spese dell'ospite. Tuttavia, l'ambito di applicazione di tali misure termina non appena l'ospite è in grado di prendere decisioni o i suoi familiari sono stati informati della malattia.
16.3 L'albergatore ha diritto al risarcimento nei confronti della parte contraente e dell'ospite, o in caso di decesso nei confronti dei loro successori legali, in particolare per i seguenti costi: a) spese mediche non pagate, costi per il trasporto in ambulanza, medicinali e dispositivi medici; b) disinfezione necessaria della stanza; c) biancheria, biancheria da letto e coperte inutilizzabili, o in alternativa, per la disinfezione o la pulizia accurata di tutti questi articoli; d) il ripristino di pareti, arredi, tappeti, ecc., nella misura in cui siano stati sporcati o danneggiati in relazione alla malattia o al decesso; e) l'affitto della camera, nella misura in cui la camera è stata utilizzata dall'ospite, più eventuali giorni in cui la camera è stata inutilizzabile a causa di disinfezione, pulizia, ecc.; f) qualsiasi altro danno subito dal fornitore dell'alloggio.
§ 17 Luogo di adempimento, giurisdizione e scelta della legge
17.1 Il luogo di adempimento è il luogo in cui ha sede la struttura ricettiva.
17.2 Il presente contratto è regolato dal diritto formale e sostanziale austriaco, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato (in particolare la legge austriaca sul diritto internazionale privato e la Convenzione di Lugano) e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci.
17.3 Nei rapporti tra imprese, il foro competente esclusivo è la sede legale dell'albergatore, sebbene l'albergatore abbia anche il diritto di far valere i propri diritti dinanzi a qualsiasi altro tribunale competente.
17.4 Se il contratto di alloggio è stato concluso con una parte contraente che è un consumatore e ha la propria residenza o dimora abituale in Austria, l'azione legale contro il consumatore può essere intentata solo presso il luogo di residenza, dimora abituale o luogo di lavoro del consumatore.
17.5 Se il contratto di alloggio è stato concluso con una parte contraente che è un consumatore e ha la sua residenza in uno Stato membro dell'Unione Europea (ad eccezione dell'Austria), Islanda, Norvegia o Svizzera, il tribunale con competenza territoriale e oggettiva per il luogo di residenza del consumatore ha competenza esclusiva per le azioni contro il consumatore.
§ 18 Varie
18.1 Salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni precedenti, il termine decorre dalla consegna del documento che ne stabilisce il decorso alle parti contraenti tenute al rispetto del termine stesso. Nel calcolo di un termine espresso in giorni, non si tiene conto del giorno in cui si verifica l'evento che determina l'inizio del termine. I termini espressi in settimane o mesi si riferiscono al giorno della settimana o del mese che corrisponde per nome o numero al giorno a partire dal quale deve essere calcolato il termine. Se tale giorno non esiste nel mese, si applica l'ultimo giorno di tale mese.
18.2 Le dichiarazioni devono pervenire all'altra parte contraente entro la mezzanotte dell'ultimo giorno del termine.
18.3 L'albergatore ha il diritto di compensare i propri crediti con quelli della parte contraente. La parte contraente non ha il diritto di compensare i propri crediti con quelli dell'albergatore, a meno che quest'ultimo non sia insolvente o il credito della parte contraente non sia stato legalmente accertato o riconosciuto dall'albergatore.
18.4 In caso di lacune normative si applicano le disposizioni di legge in materia.
